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Tutela della privacy

Le informazioni sulla salute dei pazienti sono per la legge sulla tutela della privacy "dati sensibili", cioè informazioni particolarmente riservate e da trattare con la massima cautela. In particolare nelle relazioni cliniche diffuse per motivi di studio e negli articoli scientifici, i medici deve scongiurare il pericolo che possano essere identificati i pazienti che ne sono oggetto. Il testo unico privacy, Decreto Legislativo 196/03 (che sostituisce la legge n. 675/96) innova la normativa precedente, in vigore oramai da diversi anni.
Per consultarlo visitate il link: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132

Nel mese di novembre 2007 è stato stampato un opuscolo dal Garante Privacy con importanti indicazioni su come deve essere rispettato in ospedale e in generale nella sanità il diritto alla privacy del paziente. Le domande a cui l'opuscolo risponde sono per esempio: chi può ricevere informazioni sullo stato di salute di un paziente ricoverato? Chi può accedere alle cartelle cliniche? Come si devono trattare i pazienti più esposti, come disabili, persone sottoposte a terapie delicate e in genere soggetti potenzialmente discriminati? In ospedale si è fragili ma non per questo si deve rinunciare ai propri diritti, talvolta da tutelare nei confronti di medici, laboratori, infermieri e strutture sanitarie in genere. Qualche accenno: non si può affiggere la lista dei pazienti in attesa di intervento; il proprio medico può chiamarci per nome; in ospedale devono chiamarci con numero e non nominativamente.
Per consultarlo visitate il link: http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1457559

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