Cartella clinica
La cartella clinica è un documento personale che contiene l'insieme di informazioni sanitarie ed anagrafiche relative al ricovero. Copia della cartella clinica può essere richiesta all'Ufficio Cartelle Cliniche dopo la dimissione.
Il Regolamento Aziendale prevede che copia della Cartella Clinica, dei referti clinici e di altra documentazione sanitaria, da consegnarsi in busta chiusa e con modalità che garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza previste dalla Legge 675/1996, possa essere rilasciata a:
- intestatario della documentazione, previa verifica dell'identità personale;
- terzi, previa identificazione personale, con delega firmata dal soggetto cui la documentazione si riferisce, a condizione che il soggetto terzo produca il foglio di ritiro ovvero, in mancanza, fotocopia di un documento d'identità del delegante.
- particolari soggetti non intestatari della documentazione per:
- un ordine o sequestro proveniente da parte dell'Autorità Giudiziaria, da rilasciarsi in copia autenticata. Nel caso che l'Autorità Giudiziaria dichiari necessaria l'acquisizione del documento originale, una copia autenticata del medesimo deve essere creata contestualmente alla consegna dell'originale e conservata agli atti dell'ufficio, unitamente all'ordine o al verbale di sequestro dell'Autorità Giudiziaria;
- una richiesta da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio o del Perito d'Ufficio, previa esibizione dell'atto di nomina;
- una richiesta da parte di persona esercente la potestà genitoriale, previa autocertificazione del relativo status;
- una richiesta da parte del tutore di persone interdette o di minori privi di genitori esercenti la potestà, previa autocertificazione del relativo status;
- una richiesta da parte del curatore nel caso di persona inabilitata e non capace di sottoscrivere, previa autocertificazione del relativo status;
- una richiesta da parte dell'erede o di ciascuno dei coeredi, previa autocertificazione del relativo status;
- una richiesta da parte del legale dell'avente diritto alla documentazione, che dichiari per iscritto di agire in nome e per conto dello stesso;
- una richiesta da parte dell'INAIL, ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 30.06.65, n. 1124;
- una richiesta da parte del medico curante, appartenente ad unità operativa dell'Azienda Ospedaliera, che si qualifichi quale soggetto "incaricato" ai sensi dell'art. 19 della Legge 675/1996, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici;
- una richiesta da parte del medico curante o del medico di Medicina Generale dell'intestatario della documentazione, che si qualifichino come tali e quali soggetti "titolari" ai sensi dell'art. 1 della Legge 675/1996, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici;
- una richiesta da parte di altre Aziende Sanitarie pubbliche, Ospedali o altre strutture sanitarie pubbliche o private, formalizzata da soggetti che si qualifichino quali "titolari" o "responsabili" ai sensi rispettivamente degli artt. 1 e 8 della Legge 675/1996, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici;
- una richiesta da parte del Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Azienda Ospedaliera, con riferimento a richieste di risarcimento.
MODALITÀ DI RILASCIO DI COPIA DI CARTELLA CLINICA, REFERTI CLINICI ED ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Il Regolamento Aziendale prevede che la Cartella Clinica venga rilasciata, in copia autenticata, dal Direttore Sanitario entro 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui al momento della richiesta la cartella non risultasse archiviata presso l'Ufficio Cartelle Cliniche, al fine di procedere al completamento della stessa con la documentazione relativa a particolari e complesse indagini diagnostiche, il termine di cui al comma precedente è differito di ulteriori 30 giorni. La sottoscrizione della richiesta di rilascio non è soggetta ad autenticazione ove sia sottoscritta dal soggetto cui la documentazione si riferisce, purché maggiorenne o minore emancipato, alla presenza del dipendente addetto e previa esibizione di documento d'identità.
La stessa può essere presentata anche da un terzo, già firmata dall'intestatario della documentazione, a condizione che produca fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore. Può essere inoltrata anche per posta o a mezzo fax, purché risulti allegata la fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. In tali casi la copia fotostatica del documento d'identità è inserita nel fascicolo d'ufficio.
Ogni altro caso non previsto dal presente Regolamento, sarà oggetto di decisione da parte del Direttore Sanitario.
OSPEDALE BORGO TRENTO
L'Ufficio Cartelle Cliniche è situato presso l'ingresso principale dell'Ospedale. L'Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì pomeriggio dalle ore 14.00 e dalle ore 15.00.
Per informazioni telefoniche: 045 8122268, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 13.30 alle ore 14.30. Fax. 045 8122133. Nelle altre ore funziona la segreteria telefonica, che offre le opportune informazioni.
archivio.cartellecliniche.bt@ospedaleuniverona.it
OSPEDALE BORGO ROMA
L'Ufficio Cartelle Cliniche è situato presso l'atrio del Lotto B vicino all'Accettazione Amministrativa. L'Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per informazioni telefoniche: 045 8124255, dal lunedì al giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 e il venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30.
Fax: 0458124185
e-mail: archivio.cartellecliniche.br@ospedaleuniverona.it
DUPLICAZIONE ESAMI RADIOLOGICI
I radiogrammi (lastre) eseguiti in occasione di indagini radiologiche durante il ricovero possono essere riprodotti; l'utente interessato potrà farne richiesta alla segreteria del servizio di Radiologia.
Al momento della consegna delle copie, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo impedimenti particolari, si dovrà versare una somma che varia a seconda del numero e delle dimensioni dei radiogrammi.




